La direttiva europea del 2006/141 e il recente regolamento comunitario 609/2013 definiscono: FORMULE PER LATTANTI (INDICATA CON IL NUMERO 1) « il prodotto alimentare destinato ad una alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare» LE FORMULE DI PROSEGUIMENTO (INDICATE CON IL NUMERO 2) vengono descritte quali: «prodotti alimentari destinati all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti»
LATTI DI CRESCITA O «LATTE PER LA PRIMA INFANZIA» in merito a questi il Parlamento Europeo ha invitato ad esprimere un relativo parere all’EFSA (European Food Safety Authority) il quale ha dichiarato: «“no uniquerole of young-childformulae with respect to the provision of criticalnutrients in the diet of infants and youngchildren living in Europe can be identified”, … il documento EFSA conclude categoricamente che i latti di crescita non possono essere considerati “as a necessity” per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei bambini nella prima infanzia, in virtù dell’apporto di altri alimenti (latte materno, formula per lattanti e di proseguimento, latte vaccino).